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Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario

Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il personale universitario (Docenti, TAB e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass).

Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle università - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario

Circolare Prot. n. 39886 del 26/08/2021 - Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

OGGETTO: Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle università - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario.

Con il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 il Governo ha adottato nuove disposizioni in vista dell’avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale.

Il decreto-legge stabilisce che, nell’anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il personale universitario (Docenti, TAB e altro personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass)  Il personale universitario che non possiede o non esibisce tale certificazione è considerato assente ingiustificato, con le conseguenze previste dal decreto-legge. La certificazione verde degli studenti è verificata a campione con modalità stabilite dalle università.

In particolare, il decreto legge stabilisce quanto segue:

  1. dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, nonché gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID19;
  2. il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 1 da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  3. l’obbligo del possesso della certificazione verde COVID–19 non si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (Allegato 1);
  4. per gli studenti universitari le verifiche saranno svolte a campione con le modalità individuate dall’università.

Sono comunque confermate le seguenti misure minime obbligatorie di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Nelle more dell’adozione di una specifica circolare, che illustrerà le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni illustrate, tenuto conto degli atti che la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotterà, si invita tutto il personale in indirizzo ad attivarsi per munirsi - a decorrere dal 1° settembre 2021 - della certificazione in base alla propria condizione ovvero di idonea documentazione medica.

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione già dimostrata da tutti voi nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria per il rigoroso e puntuale rispetto di quanto disposto dalla richiamata normativa, nella consapevolezza che l’adozione di idonei comportamenti individuali consentirà la ripresa, in sicurezza, di tutte le attività in Ateneo.

Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to
Il Direttore Generale Vicario
Dott.ssa Quattrociocche Silvia

IL RETTORE
F.to Schillaci Orazio